ESENZIONE PER ETÀ E REDDITO Codice E01

Viene preso in considerazione il reddito complessivo lordo riferito all’anno precedente, cioè tutto quanto va a costituire l’imponibile nella dichiarazione dei redditi (es. redditi di capitale, fondiari, di impresa, di lavoro autonomo, di lavoro dipendente, diversi; MOD CUD: parte B, punto 1; MOD 730: parte3, rigo 11;MOD Unico: rigo RN1). 

Nel caso di un nucleo familiare formato da due coniugi che presentano dichiarazioni dei redditi separate, queste vanno sempre sommate per la determinazione del reddito lordo, ai fini dell’esenzione del ticket. 

Qualora la dichiarazione venga sottoscritta prima di conoscere l’effettivo reddito dell’anno precedente, l’interessato indica il reddito presunto, fermo restando l’obbligo di segnalare ogni variazione rilevante ai fini dell’ esenzione. 

Chiarimenti sugli aventi diritto all’esenzione dal ticket e sui limiti di reddito nelle situazioni riguardanti

-“età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni appartenente ad un nucleo familiare con un reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, non superiore a € 36.151,98” il diritto all’esenzione riguarda esclusivamente l’assistito di età inferiore ai 6 anni o superiore ai 65 anni e non è estensibile a nessun titolo ai familiari degli stessi. 

“età superiore a 60 anni, titolare di pensione al minimo e familiari a carico” e “disoccupato e familiari a carico”: 

- nucleo familiare formato da una persona: il reddito non deve essere superiore a € 8.263,31
- nucleo familiare formato da due coniugi: il reddito complessivo non deve essere superiore a € 11.362,05
- nucleo familiare con figli: il reddito del nucleo familiare va aumentato, per ogni figlio a carico, di516,46 € 

Circolare della DRS prot. n.8407/SPS/Amm/Pcsam dd. 13/04/05

STATO DI DISOCCUPAZIONE Codice E04

“Condizione che il soggetto privo di lavoro e immediatamente disponibile allo svolgimento e alla ricerca di una attività lavorativa ha dichiarato all’ufficio competente (Centro per l’impiego)” purchè appartenente ad un nucleo familiare con reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, inferiore a € 8.263,31 per persona singola; tale reddito va aumentato a € 11.362,05 se vi è un coniuge, e di € 516,46 per ogni figlio a carico. L’esenzione è riferita anche ai familiari a carico. 

Tale stato comprende una fascia di popolazione più ampia di quella individuata dalla precedente definizione in quanto comprende vari soggetti (soggetti in cerca di prima occupazione, soggetti che hanno perduto un lavoro dipendente o autonomo e sono in cerca di una nuove occupazione, soggetti che svolgono un’attività con reddito inferiore a quello minimo personale escluso da imposizioni fiscali). Lo stato di disoccupazione deve essere dichiarato dall’interessato, tenuto a segnalare, all’Ufficio competente, ogni variazione intervenuta nella propria condizione lavorativa. L’Ufficio competente (Centro per l’impiego) è tenuto ad aggiornare e verificare le singole posizioni. 

N.B. : Ai fini della partecipazione alla spesa sanitaria gli assistiti in condizione di disoccupazione possono avvalersi dell’esenzione solamente se sussistono entrambi i seguenti requisiti: 
1. permanenza nello stato di disoccupazione
2. reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a € 8.263,31 , incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. 

Gli assistiti devono pertanto essere consapevoli che controfirmando l’autodichiarazione per l’esenzione dal ticket attestano la contemporanea presenza di entrambi i requisiti. 

D.Lgs. n. 181 del 21/04/2000 e succ. modifiche - D.P.R. n. 0311/Pres. Del 29/08/2003 - circolare della D.R.S. e P.S. prot. n. 20423 dd. 28/10/2003

TITOLARE DI PENSIONE AL MINIMO Codice E03

Sono titolari di pensione al minimo coloro che hanno maturato un importo di pensione modesto, inferiore a quello chiamato “minimo vitale”, mediante il versamento di un numero di contributi sufficiente per il diritto alla pensione. 



Per pensione al minimo deve intendersi quella pensione, derivante da contributi di lavoro integrata o no dall’INPS, di ammontare uguale od inferiore ad un determinato importo, diverso ogni anno, qualificato “minimo vitale”. 

Per l’anno 2012 l’importo del “minimo vitale mensile” INPS è di € 480,53.

N.B. : ai fini della partecipazione alla spesa sanitaria gli assistiti di età superiore ai 60 anni, possono avvalersi dell’esenzione solamente se sussistono entrambi i seguenti requisiti: 

1. titolarità di pensione al minimo, derivante da contributi di lavoro integrata o no dall’INPS, di ammontare uguale od inferiore ad un determinato importo, diverso ogni anno, qualificato “minimo vitale” Per l’anno 2012 l’importo del “minimo vitale mensile” INPS è di € 480,53. 
2. reddito complessivo, riferito all’anno precedente, inferiore a € 8.263,31 , incrementato fino a € 11.362,05 in presenza del coniuge non legalmente ed effettivamente separato, ed in ragione di ulteriori € 516,46 per ogni figlio a carico. 

Gli assistiti devono pertanto essere consapevoli che controfirmando l’autodichiarazione per l’esenzione dal ticket attestano la contemporanea presenza di entrambi i requisiti. 

Terminologia usata

NUCLEO FAMILIARE

Per l’individuazione del nucleo familiare, ai fini della dichiarazione di esenzione dal pagamento del ticket per età/reddito, viene preso in considerazione il criterio fiscale e non quello anagrafico. 

FAMILIARI A CARICO (criterio fiscale)

In linea generale il familiare a carico è colui per il quale il dichiarante usufruisce delle detrazioni fiscali. Tale situazione si desume dalla dichiarazione dei redditi. 

Ai sensi dell’ art. 433 del Codice Civile, sono considerati familiari a carico: 

– il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, i figli permanentemente inabili al lavoro. 
Il coniuge ed i figli possono anche non convivere con il dichiarante e risiedere altrove. 

– i discendenti dei figli, i genitori anche adottivi, i generi e le nuore, i suoceri, i fratelli e sorelle, i nonni, a condizione che convivano con il contribuente o percepiscano assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. 

In ogni caso il reddito complessivo lordo, riferito all’anno precedente, del familiare a carico non deve superare € 2840,51 (art. 12 - D.P.R. 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche). 

I soggetti, pur conviventi, che dispongano di redditi propri e siano quindi tenuti alla presentazione della dichiarazione ai fini IRPEF, costituiscono, con l’eccezione del coniuge, nuclei familiari autonomi (nota Ministero salute dd. 23.4.2002, prot. n. 100/SCPS/RED/4).